Scissione con scorporo: l’Agenzia esclude la neutralità fiscale per la beneficiaria preesistente

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello avente ad oggetto la scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile, in particolare lo scorporo in una beneficiaria preesistente, e l’applicazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 22 agosto 2025, n. 225).

Una società ha presentato un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

L’Istante detiene la totalità delle quote di un’altra società, e le due società hanno optato per il regime del consolidato fiscale. Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.

Per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo, le due società intendono realizzare un’operazione di scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile. Il dubbio dell’Istante, pertanto, è se a tale operazione di scissione con scorporo sia applicabile la disciplina fiscale di cui all’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo  2506.1 del codice civile, introdotto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 19/2023, prevede che ”con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
La disciplina fiscale del nuovo istituto è contenuta nel comma 15-ter dell’articolo 173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tale comma 15-ter stabilisce che “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10”.
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 chiarisce che il comma 10 (relativo alla limitazione al riporto delle perdite) non trova applicazione perché le scissioni “classiche” presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..
L’Agenzia evidenzia che, sebbene nello schema preliminare del decreto (30 aprile 2024) vi fosse una previsione che sembrava riconoscere l’orientamento interpretativo delle beneficiarie preesistenti, tale previsione è stata soppressa nel testo definitivo.
La relazione illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile”, rimuovendo la disciplina della scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.

 

Allo stato delle norme, quindi, il comma 15­ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione
Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile alla società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.