Precompilata 2024: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023, evidenziando le principali novità, alla luce dei quesiti formulati dai CAF (Agenzia delle entrate, circolare 31 maggio 2024, n.12/E).

Il documento di prassi n. 12/E/2024 illustra, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcune risposte riguardano, invece, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. Vengono, tra l’altro, sciolti i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36“.

Di seguito alcune tra le risposte fornite dall’Agenzia ai quesiti posti.

Dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Il modello semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

 

Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

 

Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello 730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

Nel caso in cui un debito d’imposta, relativo all’IVAFE, all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato.

 

Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione alle predette spese, il contribuente può dunque provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento relativamente al medesimo anno non è superiore a euro 15.000.

 

Beneficio fiscale per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta prima casa under 36

La detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

 

Ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Pertanto, è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Irregolare percezione Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: attività di vigilanza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce finalità e strategie di intervento del Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’ADI (D.M. 28 marzo 2024, n. 121).

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto lavoro, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023). 

 

Infatti, secondo la citata disposizione normativa, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

 

L’INL, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, in collaborazione con uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza.

 

L’attività di controllo è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

 

L’Ispettorato si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a 3 mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali, sia settoriali di intervento. 

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto in trattazione stabilisce che gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti mentre, per gli anni 2025 e 2026, il numero di individui da sottoporre a verifica verrà individuato con un successivo decreto.

 

L’INL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale sui risultati delle attività di verifica previste dal decreto in trattazione.

 

Infine, l’articolo 3 prevede una collaborazione con le parti sociali e le Amministrazioni territoriali: viene disposto il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

 

La suddetta collaborazione si attua anche attraverso una specifica attività divulgativa, da parte dei soggetti sopra menzionati, volta a informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

CCNL Bancari Credito Cooperativo: resoconto incontro sulla trattativa per il rinnovo

Dall’incontro emerge la volontà di trovare un punto d’incontro sulla parte economica e normativa

Il 30 maggio scorso si è tenuto l’incontro tra le Sigle Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca, insieme alla Delegazione di Federcasse e alle Delegazioni di Gruppo. Nel comunicato, le OO.SS. hanno diramato l’esito del quinto incontro, durante il quale Federcasse ha illustrato un primo testo con alcuni dei temi che sono stati oggetto di confronto, tra cui: attività complementari; conciliazione ed arbitrato; causali per la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, “Oblio oncologico”; prestazione di attività lavorativa a terzi (recepimento previsioni Decreto Trasparenza); indennità per coloro che hanno il maneggio di valori ma questo non è esplicabile allo sportello (esempio: carico/scarico di contante nelle apparecchiature automatizzate); malattie e infortuni (non computazione delle assenze per terapie salva vita ai fini della determinazione del periodo di comporto); missioni; formazione (inclusione, benessere organizzativo, parità di genere, lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di
lavoro); azioni sociali; banca del tempo solidale; orario giornaliero; orario di sportello (nuove modalità di orario a contrasto della desertificazione bancaria) e digitalizzazione e intelligenza
artificiale. 
Le Sigle hanno apprezzato l’approccio concreto di Federcasse fermo restando che manca molto per arrivare ad un’implementazione significativa del testo, inserendo tutti gli elementi atti a giungere agli obiettivi prefissati. Il prossimo incontro è fissato per il 13 giugno prossimo, al fine di presentare proposte strutturali di revisione, modifica ed implementazione al testo illustrato. 

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il versamento dei contributi dovrà avvenire mediante modello MAV o modello F24

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo, il 29 maggio scorso, ha emesso la circolare disciplinante i criteri di versamento del contributo per l’annualità che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 per le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale e che sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela ulteriore a quanto previsto dal CCNL Turismo.
Quelle che preferiscono versare in maniera annuale anticipata attraverso il modello MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’ interno della propria area riservata del sito Fast, provvedendo entro il 30 giugno 2024.
Invero, le aziende che, risultando in regola con la contribuzione, intendono versare in maniera mensile posticipata con modello F24, possono farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, pagando entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
Quest’ultimo modello potrà essere utilizzato solo per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione, le somme relative ai periodi pregressi dovranno essere versate mediante MAV.
Nel corso del prossimo anno, Sanimpresa ha intenzione di passare dall’attuale annualità contributiva luglio-giugno all’adozione dell‘annualità solare gennaio-dicembre, apportando e comunicando nei prossimi mesi le ulteriori modifiche in relazione alle modalità di versamento.

Aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024

Il concorso è dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che sono aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024. Si tratta di un concorso dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale realizzati in collaborazione con scuole, enti, istituti e centri formativi di ogni tipo e grado. Il bando di concorso rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno

L’iniziativa rientra tra le attività di cooperazione bilaterale italo-tedesca, realizzate nell’ambito della “Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale”, siglata per la prima volta nel 2012 dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione di Italia e Germania e di recente rinnovata nel 2024, ed è coordinata dalla Camera del Commercio Italo-germanica con il supporto del Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) e del suo ufficio GOVET.

Il premio, inoltre, si avvale inoltre del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Roma e della collaborazione dei seguenti partner istituzionali: Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto federale per la formazione professionale, Unioncamere, Confartigianato imprese, Unimpiego confindustria, UIL e CISL.

I progetti vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del mondo della formazione italiana e tedesca.
Le eccellenze duali premiate saranno promosse come esempi virtuosi per altre realtà nazionali che intendono investire nella formazione dei giovani talenti per valorizzare il legame tra percorsi formativi, domanda aziendale e richieste di competenze sul territorio.

Le categorie di progetti di particolare rilevanza quest’anno sono:

– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 1° livello;
– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 3° livello;
– progetti realizzati in Alternanza scuola-lavoro (PCTO) o in stage;
– progetti realizzati da microimprese fino a 9 dipendenti e collaboratori.

Sul sito istituzionale del Ministero sono disponibili maggiori informazioni e il modulo di candidatura per il concorso.

CIPL Edilizia PMI Novara: siglato il rinnovo del contratto

In virtù dell’aumento del tasso di inflazione le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori degli importi a sostegno del reddito

Il giorno 21 maggio 2024, presso la sede di Novara dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli si sono incontrati il Collegio Costruttori Unionedili (Unione Imprenditori Edili dell’API di Novara, Vco e Vercelli) e la Feneal-Uil Piemonte, la Fillea-Cgil Novara e del Verbano Cusio Ossola, unitamente costituenti la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni, per siglare l’accordo provinciale integrativo del CCNL Confapi Aniem, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem ed iscritti alla Cassa territorialmente competente. L’accordo, con scadenza al 30 settembre 2026, ha introdotto aggiornamenti sia in materia economica che normativa.
Dal punto di vista economico, al personale addetto ai lavori in quota su corda sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione oraria o giornaliera prevista dal CCNL Confapi Aniem, un’ulteriore indennità oraria di euro 0,50 a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024.
Sempre a partire dal 1° maggio 2024, le Parti confermano che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, è corrisposta una somma giornaliera di 6,45 euro a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.  Ai lavoratori non in trasferta che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di 5,28 euro per il personale operaio, ed una somma mensile di 114,00 euro (5,28/8*173) per il personale impiegatizio. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana. In generale, i valori monetari possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant
In aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL Confapi Aniem, al personale addetto ai lavori di asfaltatura sarà riconosciuta un’ulteriore indennità oraria di 0,10 euro, a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024, per le seguenti lavorazioni:
– asportazione pavimentazione
– preparazione base
– posa di conglomerato bituminoso
– binder e tappeto di usura
– ripristino segnaletica orizzontale.
Le Parti hanno concordato che tale indennità è intesa come assorbibile da eventuali future somme riconosciute per analogo titolo ed erogate in forza di prossime previsioni del CCNL Confapi Aniem e/o di Accordi collettivi sovraordinati.
Le aziende, in virtù dell’aumento del tasso di inflazione causato dal caro energia e dall’aumento generalizzato delle materie prime, metteranno a disposizione dei lavoratori un importo:
– di 250,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2024; 
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2025;
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2026.
Tali importi dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori entro il periodo di paga di competenza del mese di luglio di ogni anno e da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, convenendo che i detti importi possano essere assolti dalle aziende anche con il tramite di carte carburante o di carte buoni spesa. Avranno diritto al sopra citato importo i lavoratori in forza al mese di luglio di ogni anno preso a riferimento (con almeno un giorno lavorato nel mese di luglio), aventi un rapporto di lavoro subordinato, non in prova, a condizione che gli stessi lavoratori siano stati in forza presso l’azienda per almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi due anni.

Superbonus ed eventi sismici: chiarimenti AdE nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile

Con la risposta del 31 maggio 2024, n. 119, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire l’applicazione del Superbonus nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

L’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus).

 

Già con la circolare n. 24/E/2020 è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

 

Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, l’articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare:

  • che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo (interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

  • che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.

 

Con riferimento all’arco temporale entro cui si può fruire del Superbonus occorre rilevare che il comma 8ter dell’articolo 119 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

 

La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ”piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8bis del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari.

 

Nel caso di specie, l’unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l’stante potrà beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, entro i più estesi termini (31 dicembre 2025) previsti dal comma 8ter del medesimo articolo 119.

 

Nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a euro 96.000; tale limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

 

Per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà determinato, per ciascun intervento ”trainante” e ”trainato”. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, il predetto limite va commisurato all’unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate.

Le indicazioni per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione

Forniti chiarimenti per l’applicazione della disciplina dell’istituto reintrodotto dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 29 maggio 2024, n. 69).

L’INPS ha comunicato le sue indicazioni in materia di facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, istituto recentemente reintrodotto nell’ordinamento dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, articolo 1, commi da 126 a 130). In particolare, la nuova normativa riconosce la possibilità di riscatto in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Durata del periodo riscattato

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0, PIN; contact center; istituti di patronato e intermediari dell’INPS).

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

Modalità di versamento

Infine, l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

E.B.A.M. Marche: previsto il contributo carenza malattia breve

Dal 1° giugno 2024 previsto un contributo, in caso di carenza malattia, fino ad 80,00 euro a favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con qualifica di operaio 

L’E.B.A.M. Marche, l’Ente Bilaterale artigianato Marche, ha previsto la possibilità, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, di disporre di un contributo fino ad un massimo di 80,00 euro, in caso di carenza di malattia. Tale integrazione è così distribuita:
– 40,00 euro per un giorno di carenza,
– 60,00 euro per due giorni di carenza,
– 80,00 euro per tre giorni di carenza. 
La prestazione copre un unico evento nell’anno solare.
Le domande possono essere inoltrate tramite il sito  “MyEbam” disponibile dal 1° giugno 2024, entro e non oltre la fine del terzo mese successivo al verificarsi dell’evento. In caso di eventi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 2024, le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025.

CCNL Federcasa: prosegue il tavolo tecnico

Posizioni distanti tra OO.SS. e Federcasa che ha proposto da giugno un aumento dell’IVC al 4,3%

Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uilf-Pl hanno reso noto, tramite un comunicato stampa la ripresa della trattativa per il rinnovo del CCNL Federcasa 2022-2024, dopo l’ultimo incontro del 4 aprile scorso, durante il quale la parte datoriale aveva chiesto ai sindacati di redigere un testo con i punti d’intesa o di mancata intesa, documento che hanno trasmesso l’8 maggio scorso. La delegazione di Federcasa ha chiesto di raggiungere un’intesa circa la parte normativa, tralasciando quella economica. Punto che non ha trovato d’accordo le Sigle che hanno ribadito, come si evince dal comunicato, che per giungere ad una fruttuosa conclusione dell’accordo è indispensabile che Federcasa proponga un aumento superiore al 6%, percentuale presentata al tavolo di rinnovo e sulla quale le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso il loro dissenso, chiedendo non solo una percentuale più alta, ma anche risorse per gli altri istituti economici quali: arretrati, produttività, fondo pensione, indennità, ecc.
Dal canto suo Federcasa non si è resa disponibile ad accogliere le richieste dei lavoratori, affermando, sulla base di quanto indicato dal comunicato delle Sigle, di voler procedere a decorrere dal mese di giugno a corrispondere un aumento dell’indennità di vacanza contrattuale portandola al 4,3% del tabellare in godimento. Le OO.SS chiedono la formalizzazione di quanto proposto da Federcasa, fermo restando che non incontra quanto chiesto dai lavoratori, in quanto si tratta di una somma erogata a titolo di anticipo da conguagliare in seguito.